Autocertificazione obbligatoria anche tra privati

Il cittadino può esibire un'autocertificazione sia agli Enti pubblici che privati

Data :

20 settembre 2024

Municipium

Descrizione

Invece di chiedere un certificato al tradizionale sportello, si può verificare direttamente e gratuitamente i propri dati registrati nell'anagrafe nazionale e stampare una visura o un'autocertificazione. Il Comune di Stezzano ricorda che il Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, art. 30-bis convertito con modifiche nella Legge 11/09/2020, n. 120), prevede che anche i privati (ES. BANCHE, ASSICURAZIONI, NOTAI, AVVOCATI ECC.) hanno l’obbligo di accettare le autocertificazioni che vengono presentate dai cittadini. In precedenza l’obbligo era limitato alle Pubbliche Amministrazioni e ai Gestori di Pubblici Servizi. I privati potranno poi  verificare la veridicità delle autocertificazioni rivolgendosi agli enti  pubblici competenti. Viene meno quindi la necessità per il cittadino di richiedere certificati anagrafici, fermo restando che gli stessi possono comunque essere richiesti e prodotti (solo ai privati)  ma prevedono  il pagamento di una marca da bollo da 16 euro, salvo non venga dichiarato un uso esente.

Dal portale dell'ANPR  infatti ogni cittadino ha la possibilità di effettuare, gratuitamente e senza imposta di bollo, una visura online dei propri dati anagrafici inseriti.

Per effettuare la visura bisogna accedere all'area riservata al Cittadino e autenticarsi con CNS/CIE o SPID.

Nella visura sono contenuti i dati relativi a: nome e cognome, codice fiscale, data di nascita, carta di identità, dati sullo stato civile e sulla famiglia anagrafica, residenza.

Oltre alla consultazione dei dati, è possibile ottenere un documento di autocertificazione, selezionando alcuni o tutti i dati contenuti nella visura, a seconda della esigenza.

 

Nota Bene: La visura non sostituisce il certificato. Può essere richiesta solo sui propri dati ed è completamente gratuita

La visura è disciplinata dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 676, art. 15.

Ultimo aggiornamento: 20 settembre 2024, 10:33

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