Descrizione
L’articolo 54bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto whistleblowing .
Il recente Dlgs. n. 24 del 10 marzo 2023, adottato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne consegue una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower: in tal modo, quest’ultimo è maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.
Per ogni approfondimento in tema di oggetto della segnalazione, e soggetti obbligati ad applicare la citata normativa si rimanda alle Linee guida recentemente approvate da ANAC, qui allegate.
Le segnalazioni, da effettuarsi tramite la piattaforma WhistleblowingPA, raggiungibile tramite il link https://stezzano.whistleblowing.it/#/ , possono riguardare violazioni (del diritto nazionale o del diritto UE) già commesse o non ancora commesse, quando si abbiano elementi concreti per ritenere che saranno commesse, e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi della L.190/2012, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (PIAO);
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.
Non possono essere segnalate, mediante il ricorso all’istituto del whistleblowing, le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività, nonché le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico anche con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.
Una volta effettuata la segnalazione, la piattaforma in uso rilascia un codice che permette al segnalante di verificare lo stato della pratica, riscontrando eventuali richieste di chiarimenti, anche inviando documenti o informazioni utili, nonché di conoscere l’esito della segnalazione.
Qualora la segnalazione sia troppo generica e non consenta gli accertamenti del caso, ove il segnalante non risponda alla richiesta di chiarimenti entro 20 giorni, la stessa viene archiviata.
La piattaforma per le segnalazioni di fatti illeciti coniuga il requisito imprescindibile della riservatezza e della tutela dell’identità del segnalante con quello di accessibilità e sicurezza.
Le procedure per il whistleblowing prevedono l’utilizzo di strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
Il segnalante è tutelato da ogni forma di ritorsione o discriminazione attuata in ragione della segnalazione presentata.
In ragione della tutela della riservatezza, la segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt.22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art.54bis, comma 4, del D.lgs. n.165/2001), nonché all’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2 del, D.lgs. n.33/2013.
L’istituto del whistleblowing nel nostro Ente può essere attuato esclusivamente dalle seguenti categorie di soggetti:
• I dipendenti pubblici del Comune di Stezzano;
• i dipendenti di Enti pubblici o privati sottoposti al controllo dell’Ente;
• i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che prestano la propria attività in favore dell’Ente
• volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività in favore dell’Ente.
Le segnalazioni effettuate da altri soggetti che non siano anche dipendenti dell’Ente non rientrano invece nell’ambito di applicazione del whistleblowing.
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Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2024, 15:51